Di rilevante interesse, nella c.d. Riforma del Condominio (modifiche apportate al codice civile dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), è il 3° comma dell’art. 1135 c.c. che, ricordiamolo, così recita: “L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato”.
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