Nel provvedimento che dispone il sequestro ai fini della confisca ex art. 12 bis d. lgs. 74/2000 il giudice deve indicare gli elementi che portano almeno a presumere il superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 5 del medesimo decreto
21 marzo 2022
Si segnala la recente sentenza numero 7525 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione emessa in data 2 marzo 2022, in tema di presupposti del sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12bis d. lgs. 74/2000.
Nel caso di specie il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di La Spezia con la quale veniva disposto il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 bis d. lgs. 74/2000 della somma di circa 77.000€ rinvenuta nell’autovettura dell’imputato e considerata il profitto del reato di omessa dichiarazione. In particolare, il Tribunale del riesame precisava che la questione relativa al superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 5 d. lgs. 74/2000 “avrebbe dovuto costituire oggetto di disamina nel corso della successiva attività di indagini”.
Nel ribaltare la decisione del Tribunale, la Corte ha sostenuto che nel valutare l’applicazione della misura cautelare il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di un “concreto quadro indiziario” con la conseguenza che devono necessariamente sussistere sufficienti elementi, seppur indiziari, per attribuire il reato all’indagato.
Conclude quindi la Corte affermando che il Tribunale del riesame, per poter legittimamente disporre il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato di omessa dichiarazione, avrebbe dovuto indicare “l’ammontare della verosimile imposta evasa, e quindi del superamento delle soglie di punibilità di cui all’art. 5 d. lgs. 74/2000, sia pure nei termini propri di una fase cautelare, attraverso tutte le verifiche del caso, eventualmente mediante il ricorso a presunzione di fatto”.
Dottoressa Marialaura Brancato – Studio Legale Baccaredda Boy