Sussiste la responsabilità del medico che, pur non avendo in cura la paziente, avalla la scelta della collega di curare il paziente con terapia omeopatica

11 marzo 2022

Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 5117

La sentenza in oggetto si segnala per la trattazione di un interessante caso di colpa medica: la Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso di un medico condannato ex art. 589 c.p. in relazione all’omicidio colposo di una paziente alla quale è stato diagnosticato un melanoma maligno. La dottoressa, infatti, pur non avendo direttamente in cura la ricorrente, veniva condannata quale mentore e collega di studio di quest’ultima per aver in cooperazione indicato una terapia ricavata dalla medicina omeopatica priva di qualsiasi riconoscimento scientifico. Secondo la Corte di legittimità, dunque, sussiste un’effettiva cooperazione colposa nella verificazione dell’evento mortale, pur non potendosi configurare la violazione di una regola cautelare causalmente orientata a determinare l’evento (non trattandosi del medico curante della persona offesa) poiché le condotte ascritte all’imputata hanno contribuito a definire il percorso terapeutico, avendo avallato le scelte nefaste dalle collega e non avendo mai sollecitato la paziente ad affidarsi alla medicina tradizionale. In tal senso viene ritenuto sussistente il nesso di causa rispetto al decorso ingravescente della patologia.

 

Avv. Marco Farinella – Studio Legale Baccaredda Boy