In caso di omessa dichiarazione la delega di funzioni al commercialista non esonera il contribuente da responsabilità penale e non esclude il dolo

3 marzo 2022

La Dott.ssa Marialuara Brancato dello Studio Legale Baccaredda Boy segnala la recente sentenza numero 4973 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione depositata in data 11 febbraio 2022, in tema di omessa dichiarazione ex art. 5 d. lgs. 74 del 2000 e delega di funzioni al professionista di fiducia.

Nel caso di specie, il ricorrente, condannato in primo grado alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla confisca del profitto del reato, lamentava la non sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in virtù del conferimento di delega al proprio commercialista per la presentazione annuale della dichiarazione.

La Corte, nel rigettare il ricorso dell’imputato, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario secondo il quale “il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente”.

L’obbligo dichiarativo dunque è personale e, nel caso di persone giuridiche, incombe sul legale rappresentante della società. Aggiunge poi la Corte che solo la forza maggiore è causa idonea a giustificare il contribuente che omette di presentare la dichiarazione.

È infine principio consolidato, e ribadito nella sentenza in commento, quello secondo cui, per il reato in esame, il dolo specifico è desunto dal solo superamento della soglia di punibilità prevista dalla norma, centomila euro, unitamente alla consapevolezza da parte del contribuente dell’ammontare dell’imposta dovuta.