Essere destinatari di un’interdittiva antimafia non preclude l’accesso al contributo previsto dal “decreto sostegni”

16 maggio 2022

Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2022 – 14 aprile 2022, n. 14731

Si segnala una recente sentenza della Suprema Corte, pronunciatasi sulla legittimità di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di grande interesse e attualità poiché fornisce un utile chiarimento in merito ai requisiti per l’accesso al fondo previsto dal c.d. decreto Sostegni. Segnatamente, il destinatario del provvedimento impugnato era indagato per il reato di “indebita percezione di erogazioni pubbliche” previsto dall’art. 316-ter c.p., per aver percepito il menzionato contributo, omettendo di dichiarare di essere destinatario di un’informazione interdittiva antimafia. La Corte di cassazione, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso formulato dal difensore dell’indagato, ha affermato che l’ambito soggettivo della preclusione prevista dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, che il decreto Sostegni richiama tra le condizioni ostative alla presentazione dell’istanza, riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione prevista dal libro I, titolo I, capo II del d.lgs. n. 159/2011. Poiché l’informativa interdittiva antimafia non è una delle misure di prevenzione ivi previste, l’indagato non poteva ritenersi un soggetto cui era precluso di accedere al predetto contributo. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato, infatti, che l’informativa interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva, e può essere ritenuta ostativa all’erogazione del contributo solo a seguito di una inammissibile applicazione analogica in malam partem della norma.

 

A cura dell’Avv. Marco Farinella – Studio Legale Baccaredda Boy