Cass. civ. n. 10050/2022: onere della prova e responsabilità medica

26 aprile 2022

Si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di responsabilità medica e onere della prova. La vicenda sulla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione riguardava l’evento abortivo verificatosi a seguito di amniocentesi eseguita in modo imprudente e imperito dal medico, il quale, contrariamente alle indicazioni della letteratura medica, aveva proceduto a tre consecutive inserzioni dell’ago nell’utero della donna. Con tale manovra provocava, dapprima, il pericolo di aborto manifestatosi in una perdita di liquido amniotico dalla vagina e, all’esito di tre ricoveri, l’evento abortivo.

Inquadrata quelle in tema di responsabilità medica nell’alveo delle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, la Corte afferma il principio secondo il quale il criterio di riparto dell’onere della prova non è quello che governa la responsabilità aquiliana bensì quello proprio della responsabilità contrattuale, in virtù del quale è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.

 

Avv. Marco Farinella