Autoriciclaggio e acquisto di bitcoin: la Corte di Cassazione torna ad esprimersi
14 settembre 2022
Con la recente sentenza n. 27023 del 7 luglio 2022, la seconda sezione della Corte di Cassazione torna ad occuparsi del rapporto tra il delitto di autoriciclaggio e moneta virtuale.
Nel caso di specie si trattava di valutare la configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter.1 c.p. in un caso in cui il prevenuto aveva realizzato una serie di truffe “online” facendosi accreditare denaro per la partecipazione a false aste giudiziarie ed aveva poi impiegato quei proventi per l’acquisto di criptovalute.
La risposta della Corte di Cassazione è positiva e la sentenza fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia.
Quanto alla individuazione del locus commissi delicti la Corte precisa che ciò che rileva è il luogo di impiego del denaro proveniente da attività illecita. Nel caso di specie, poiché l’agente ha attuato l’impiego dei proventi dell’attività truffaldina effettuando bonifici per acquistare bitcoin, occorre fare riferimento al luogo in cui si trova l’istituto bancario in cui l’agente ha aperto il conto corrente dal quale sono partiti gli atti dispositivi.
Quanto alla sussistenza degli elementi essenziali del delitto di autoriciclaggio, la Corte Suprema condivide l’impostazione secondo cui la moneta virtuale rientra a pieno titolo tra gli strumenti finanziari e speculativi rilevanti ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 648 ter.1 c.p.
La valuta virtuale, infatti, ai sensi dell’art. 1 lett. qq) D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 costituisce la rappresentazione digitale di valore utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento.
Inoltre, sempre secondo la Corte di Cassazione, il sistema di acquisto dei bitcoin è in grado di garantire un alto grado di anonimato, rendendo così difficoltosa l’identificazione della provenienza del denaro convertito.
Nel caso di specie, ad esempio, la sentenza dà conto del fatto che le attività di ricostruzione dell’identità del soggetto al quale riferire le transazioni per l’acquisto di criptovalute si erano rivelate estremamente complicate in ragione del fatto che l’account impiegato era stato creato con false generalità.
La pronuncia in commento fa seguito a Cass. pen. sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868 e contribuisce a formare un vero e proprio orientamento giurisprudenziale in materia di criptovalute e autoriciclaggio.
Avv. Marta Sottocasa – Studio Legale Baccaredda Boy