Annullamento di accertamento IRPEF a carico di un dipendente di Ambasciata
1 luglio 2021
COMUNICATO
Cari amici e Colleghi,
vi segnalo una recente sentenza della CTP di Roma (sent. n. 1957/21, depositata il 23.2.2021) che ha annullato un accertamento IRPEF a carico di un dipendente di Ambasciata, riconoscendo l’applicabilità dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963.
E’ noto, infatti, come moltissimi dipendenti di Ambasciate, Consolati e altri enti sovranazionali (quali, ad esempio, la FAO) siano stati oggetto di avvisi di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, che pretende da loro il pagamento dell’IRPEF sugli stipendi percepiti in ragione della residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR.
Ora, se è vero che la norma generale prevista dall’art. 2 del TUIR prevede l’assoggettamento all’imposizione fiscale italiana in base alla residenza delle persone fisiche (indipendentemente dalla nazionalità), non è men vero che vi sono delle norme speciali che derogano a tale principio generale prevedendo l’esenzione da ogni imposta e tassa (ed in particolare dall’IRPEF e dalle relative addizionali) in favore del personale impiegato presso le Rappresentanze e le Missioni Diplomatiche.
In particolare, mi riferisco in primis alla cennata fonte normativa speciale (e di carattere internazionale) che deroga alla regola generale di cui all’art. 2 del TUIR, e cioè l’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963, che prevede una generale esenzione da ogni imposta e tassa (personali o reali, nazionali, regionali e comunali) a favore di funzionari consolari, impiegati consolari e membri della loro famiglia, a prescindere dalla residenza fiscale.
Non rientrano nell’esenzione solamente i redditi provenienti da investimenti e attività afferenti alla sfera “privata” (ad esempio, redditi immobiliari, redditi derivanti da partecipazioni, investimenti finanziari e altre attività detenute al di fuori dello svolgimento dell’incarico, etc.), i quali restano quindi sottoposti alla potestà impositiva italiana.
In aggiunta, si rileva che l’esenzione prevista dalla cennata Convenzione di Vienna del 1963 ha poi trovato conferma anche nella riforma tributaria degli anni ’70, ed in particolare nell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973.
Ciò posto, con la recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1957/21, depositata il 23.2.2021, proprio in applicazione dei suddetti principi ha annullato un avviso di accertamento IRPEF a carico di una dipendente di un’Ambasciata.
In particolare, la CTP di Roma, dopo aver riconosciuto appieno l’applicabilità dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 49 della citata Convenzione di Vienna e dall’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, ha anche escluso che un’eventuale normativa contrastante contenuta in una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese a cui appartiene la Missione diplomatica possa prevalere sulla predetta normativa della Convenzione di Vienna.
Chi desidera ricevere il .pdf della sentenza della CTP di Roma n. 1957/21 può scrivere a g.marino@studiomarino.net
Roma, 1° luglio 2021 Avv. Giuseppe Marino
AVV. GIUSEPPE MARINO
Avvocato Tributarista in Roma
Patrocinante in Cassazione
e-mail g.marino@studiomarino.net