L’inasprimento delle sanzioni previste dal D.L. 146/2021, in particolare all’art. 13 capo III, convertito in legge n. 215 del 17 dicembre 2021, impone alle imprese un’attenta attività di prevenzione per assicurare il rispetto delle leggi 81/08 (sicurezza e igiene) e 152/06 (ambiente).
Le norme approvate, infatti, consentono di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
Le modifiche introdotte, tra l’altro, prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto. La legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e per poter attestare che le parti ne fossero a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività in appalto di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/08, di segnalare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
Modificato anche l’art. 37 del D. lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 doveva essere emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, ad oggi non vi sono ancora novità in tal senso. Si attendono indicazioni sulla formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro ed sull’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria dei discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative. In attesa di indicazioni precise, è comunque bene dare traccia delle attività finora svolte.
Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene indicato che l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro.
In questo quadro così in evoluzione è evidente che sia sempre più strategico per le imprese dotarsi di Sistemi di gestione espressi da una serie di norme internazionali ISO e Modelli Organizzativi di Gestione efficaci ed effettivi.
I sistemi di gestione meglio conosciuti con l’acronimo QHSE sono inseriti nel contesto del controllo di gestione, e – più in generale – nella teoria dei sistemi di controllo, tra cui UNI EN ISO 9001 – UNI 14001 – UNI ISO 45001 (Qualità – Ambiente – Sicurezza)
Realizzare, mantenere e migliorare continuamente prestazioni e conformità legislativa in materia di salute e sicurezza – ambiente, consente maggiormente all’azienda di esimersi dalla responsabilità amministrativa per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Il miglioramento dei processi e dei servizi con lo scopo di prevenire errori e non conformità in tutte le attività aziendali i cui risultati potrebbero avere riflessi sulla qualità del prodotto o del servizio dell’azienda, nonché la minimizzazione dell’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente è anche um investimento da vedere nell’ottica del business continuity e tutela dell’immagine.
Per concludere, si può affermare che un sistema di gestione qualità, sicurezza ed ambiente, controllato da un modello organizzativo, aumenta sicuramente il vantaggio competitivo dell’impresa sul mercato, consente di monitorare l’applicazione, contribuisce alla crescita reputazionale dell’impresa, accresce la soddisfazione del personale, migliora il clima aziendale, evita sovrapposizioni o dispersioni delle informazioni.
Ermanno Bon, 15 settembre 2022 www.ebsicurezza.it