La convenzione di moratoria, nuovo strumento negoziale della crisi d’impresa

14 luglio 2022

Riportiamo l’articolo pubblicato in Rubrica Legale, a firma della nostra Partner Avv. Elena Monticelli, esperta in crisi d’impresa.

Qui di seguito il testo dell’articolo e qui il curriculum vitae dell’Autrice.

LA CONVENZIONE IN MORATORIA

il nuovo istituto per disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, introdotto dal Nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Tra i nuovi strumenti negoziali  di regolazione della crisi, introdotti dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, merita una segnalazione particolare la  convenzione di moratoria.

Si tratta di un interessante istituto fruibile da ogni tipo di imprenditore, anche non commerciale che – diversamente da altri istituti –   è svincolato dalla soglia dimensionale dell’impresa.

Sostanzialmente consiste in un accordo volto alla dilazione delle scadenze dei crediti o alla rinuncia agli atti o alla sospensione delle azioni esecutive o conservative e di ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Diversamente dalla Legge Fallimentare che ammetteva le convenzioni di moratoria solo fra l’imprenditore e le banche o gli intermediari finanziari, il Codice della Crisi consente di estenderne gli effetti ad ogni creditore, purché la tipologia del  credito possa essere collocata, per omogeneità di interessi, in una categoria i cui componenti abbiano aderito in percentuale non inferiore al settantacinque per cento.

Più precisamente, l’art. 62 del Codice della Crisi prevede che  : “la convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi (…) è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria”.

E’ necessario però che  tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sulla convenzione e i suoi effetti.

Altra condizione per estendere gli effetti della convenzione anche ai creditori non aderenti, è quella della sussistenza di concrete prospettive che i creditori non aderenti, possano risultare soddisfatti all’esito della convenzione, in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

E’ altresì necessario che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c) (cioè la possibilità per i creditori di essere soddisfatti in misura migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria).

Vi è tuttavia un limite fissato dall’art. 62, 3 comma, che prevede:

“che in nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possano essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati”.

Una volta raggiunto l’accordo con il 75% dei creditori appartenenti  alla medesima categoria (come ad esempio, con i fornitori) il procedimento è semplice, in quanto consiste nel comunicare la convenzione, insieme alla relazione del professionista attestatore, ai creditori non aderenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione i creditori non aderenti possono proporre opposizione avanti al Tribunale,  il quale  decide in camera di consiglio con sentenza reclamabile in Corte d’Appello.

Si segnala che il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza  dopo innumerevoli proroghe, dovrebbe finalmente entrare in vigore dal 15.7.2022.

 

Avv. Elena Monticelli

Cassazionista

Legale  di   Confartigianato  Imprese Cremona

 – Gestore della Crisi da Sovarindebitamento ex Legge 3/2012, iscritta nel Registro O.C.C. degli Avvocati di Cremona.

– Esperto  Negoziatore della Crisi d’Impresa, iscritta nell’Elenco presso la Camera di Commercio di Milano.

– Gestore della Crisi d’Impresa abilitato alla funzione alla funzione di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale. Liquidatore, iscritta nell’Elenco del Tribunale di Cremona.