Per le Sezioni Unite è valida ed efficace la notifica al difensore nel caso sia impossibile raggiungere l’imputato nel domicilio eletto. Resta però salvaguardata la conoscenza effettiva del procedimento.

6 maggio 2022

Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore. Questo il principio di diritto enunciato da Cass. pen., sez. un., 25 novembre 2021 (dep. 14 aprile 2022), n. 14573.

In tali casi, quindi, non si potrà invocare la nullità assoluta della notifica, a meno che – precisano le Sezioni Unite – l’imputato non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto per caso fortuito o forza maggiore.

Il Supremo Collegio ha spiegato che l’art. 170 comma 3 c.p.p., che prevede accertamenti più accurati da parte dell’ufficiale giudiziario, è applicabile ai soli casi di prima notificazione all’indagato non detenuto e che per integrare il presupposto della “impossibilità” della notifica che consente di procedere mediante consegna al difensore a norma dell’art. 161 comma 4 c.p.p.  è sufficiente anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio.

Ma la pronuncia non si ferma qui, perché la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato, requisito indispensabile imposto dalla CEDU e dalla ratio del sistema introdotto con la L. 67/2014.

Nel caso di specie la Corte ha quindi accertato che l’imputato non aveva avuto conoscenza del decreto di citazione diretta a giudizio né esistevano elementi per sostenere una sua volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Di conseguenza la Cassazione, in applicazione dell’art. 604 comma 5-bis c.p.p., ha annullato senza rinvio le due pronunce di merito e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio.

Avv. Marta Sottocasa – Studio Legale Baccaredda Boy