Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: in Cassazione prevale l’interpretazione restrittiva della fattispecie

1 aprile 2022

Con la pronuncia n. 5536 del 28/10/2021, depositata il 16 febbraio scorso, la VI Sezione del Supremo Collegio annulla senza rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Trento aveva confermato la condanna degli imputati per avere gli stessi proceduto tramite affidamento diretto, evitando di indire una gara pubblica.

In motivazione si legge che una lettura ispirata al rispetto del principio di legalità impone di restringere il campo di applicazione dell’art. 353-bis c.p., ricomprendendovi le sole condotte di turbamento che si innestano ed intervengono “in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione”. Senza una gara, quindi, sia pure informale, e cioè senza una “valutazione comparativa in funzione selettiva dei concorrenti”, la fattispecie non è configurabile.

La Corte smentisce così l’orientamento – ribadito anche in recenti sentenze della stessa Sezione (si veda, per tutte, Cass. pen. sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 1016) – secondo cui, in forza di una interpretazione estensiva della nozione di “atto equipollente”, sarebbe stato possibile sussumere nel reato di cui all’art. 353-bis c.p. anche le condotte di affidamento diretto funzionale ad eludere l’indizione della gara pubblica.

Interessante, sotto quest’ultimo profilo, l’inciso per cui i principi fatti propri dalla sentenza in commento “sono espressione dell’orientamento condiviso della Sezione, emerso nel corso della riunione tenutasi, ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 art 47 quater (ordinamento giudiziario) per superare letture disomogenee sull’art. 353-bis c.p.”.

 

Avv. Marta Sottocasa – Studio Legale Baccaredda Boy