Non vi è una corrispondenza biunivoca tra concorso formale di reati e improcedibilità per divieto di bis in idem

7 marzo 2022

L’assoluzione irrevocabile perché il fatto non sussiste dal reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000 non rende improcedibile il medesimo imputato per bancarotta fraudolenta documentale. Lo ha stabilito la V Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7557 del 2 marzo 2022.

Riprendendo la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 649 c.p.p., la Suprema Corte chiarisce anzitutto che non vi è una corrispondenza biunivoca tra concorso formale di reati e improcedibilità per divieto di bis in idem. A prescindere dai rapporti che intercorrono tra le fattispecie astratte, infatti, “per verificare se vi sia bis in idem, il raffronto deve essere tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, secondo una prospettiva concreta e non legata alla struttura delle fattispecie ma pur sempre inquadrando gli accadimenti storici secondo la “griglia” normativa condotta-nesso causale-evento”.

Ebbene, nel caso in esame, osserva la Corte di Cassazione, le condotte contestate al ricorrente nell’uno e nell’altro processo non sono perfettamente sovrapponibili sul piano temporale. Inoltre, l’oggettività dei due reati contestati è differente: nel caso del reato fallimentare, infatti, rilevano tutte le scritture contabili – obbligatorie e non – richieste dalle dimensioni dell’impresa; nel caso del reato tributario, invece, a rilevare penalmente sono soltanto le scritture obbligatorie ai fini fiscali. Due ostacoli insormontabili ai fini della sussistenza del bis in idem e, quindi, della declaratoria di improcedibilità.

Avv. Marta Sottocasa, Studio Legale Baccaredda Boy