Responsabilità 231, reati colposi: l’Avv. Tassinari-Studio Legale Baccaredda Boy segnala interessante sentenza

25 febbraio 2022

I criteri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di reati colposi: un’interessante sentenza della Corte di Cassazione.

Con la sentenza n. 22256 del 2021, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha approfondito il tema della sussistenza dei criteri d’imputazione oggettiva richiesti dall’art. 5 D.lgs. n. 231/2001 (interesse o vantaggio), nell’ipotesi di responsabilità degli enti derivante dalla commissione di reati colposi (nel caso di specie, il delitto di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25-septies).

Di particolare interesse risultano essere i seguenti principi, affermati dalla Corte con riferimento al criterio del “vantaggio dell’ente”:

  • può ritenersi che il connotato della sistematicità delle violazioni sia estraneo anche al requisito del vantaggio e, anche con riferimento a tale criterio di imputazione, attenga ad un piano prettamente probatorio, quale possibile indice della sussistenza e consistenza, sul piano economico, del vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione delle dovute misure di prevenzione”;
  • laddove non vi sia la prova – desumibile anche dalla sistematica sottovalutazione dei rischi – che l’omessa adozione delle cautele sia il frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, (cioè di una specifica politica aziendale volta alla massimazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori), e risulti, invece, l’occasionalità della violazione delle norme antinfortunistiche, dovendosi escludere il requisito dell’interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio, che può alternativamente consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività, e la motivazione della sentenza che riconosca tale vantaggio deve dare adeguatamente conto delle prove, anche per presunzioni, dalle quali lo ha desunto”.